Segnaliamo ai nostri lettori l’ordinanza con cui il GUP del Tribunale Ordinario di Roma – Dott. Roberto Ranazzi – accogliendo la richiesta della Procura, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 420-bis c.p.p. – in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 111, 112, 117 Cost. – nella parte in cui non prevede che il giudice proceda in assenza dell’imputato anche quando ritiene altrimenti provato che l’assenza dall’udienza sia dovuta alla mancata assistenza giudiziaria o al rifiuto di cooperazione da parte dello Stato di appartenenza o di residenza dell’imputato, nonché dell’art. 420bis comma 3 c.p.p., nella parte in cui non prevede che il giudice proceda in assenza dell’imputato anche fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, quando ritiene provato che la mancata conoscenza della pendenza del procedimento dipenda dalla mancata assistenza giudiziaria o dal rifiuto di cooperazione da parte dello Stato di appartenenza o di residenza dell’imputato.
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