Il lavoro, muovendo dalla premessa della assoluta distinzione tra diritto e morale, che dovrebbe caratterizzare ogni sistema giuridico punitivo in qualunque modello moderno di democrazia, sottolinea come, in una logica strettamente utilitaristica, nessun rilievo – almeno in via diretta – dovrebbe avere, nella commisurazione della pena in concreto o nella rinuncia, totale o parziale, alla sua applicazione ed esecuzione da parte dello Stato, il perdono da parte della persona offesa dal reato o la sua c.d. riconciliazione con il suo autore.
***
This paper starts from the premise of a strict separation between law and morality—an essential feature of any punitive legal system within a modern democratic model. It emphasizes that, from a strictly utilitarian perspective, the victim’s forgiveness or their so-called reconciliation with the offender should have no direct impact on either the concrete determination of the sentence or the State’s decision to waive, in whole or in part, the application or execution of the punishment.
Mario Trapani
Ordinario di Diritto penale f. r. nell’Università “Roma Tre”; già Titolare di Diritto processuale penale nella Pontificia Universitas Lateranensis (Città del Vaticano)
Scarica l’articolo in formato PDF
*Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di due revisori esperti.