Corte costituzionale, 19 dicembre 2024 (ud. 25 novembre 2024), sentenza n. 208, Presidente Amoroso, Relatore Viganò
Pubblichiamo la sentenza n. 208/2024 resa dalla Corte costituzionale all’esito della camera di consiglio in data 25.11.2024 e depositata in data 09.12.2024 con la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 442 co. 2 bis c.p.p., nella parte in cui non prevede che il giudice dell’esecuzione può concedere altresì la sospensione della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando il giudice della cognizione non abbia potuto provvedervi perché la pena allora determinata era superiore ai limiti di legge che consentono la concessione di tali benefici e con la quale ha esteso in via conseguenziale, ai sensi dell’art 27 L. 11 marzo 1953 n. 87, la medesima dichiarazione di illegittimità costituzionale parziale anche dell’art 676 co. 3 bis c.p.p. che detta una espressa disciplina dei poteri del giudice dell’esecuzione nell’ipotesi di cui all’art 442 co 2 bis c.p.p.
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