Corte costituzionale, 14 novembre 2024 (ud. 15 ottobre 2024), n. 179, Pres. Barbera, Red. Amoroso
Segnaliamo ai lettori il deposito della sentenza n. 179/2024, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il Giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale sia incompatibile a celebrare il giudizio dibattimentale, nel caso previsto dall’art. 554-ter, comma 3, c.p.p.
La Consulta ha altresì dichiarato, in via consequenziale, l’illegittimità dell’articolo 34, comma 2, c.p.p., nella parte in cui non prevede che il Giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale non possa partecipare al giudizio anche nel caso previsto dall’art. 554-quater comma 3, c.p.p.
Secondo la Corte, la mancata previsione dell’incompatibilità viola i principi costituzionali di terzietà e imparzialità del Giudice, quali presupposti dell’effettività della tutela giurisdizionale.