È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge del 15 settembre 2023 n. 123, recante “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale“ (cd. decreto Caivano). Con riguardo ai profili di interesse penalistico, riportiamo, di seguito, quelli che, secondo noi, sono i dieci punti chiave del provvedimento.
1. Daspo urbano
Si estende l’applicabilità del cosiddetto “daspo urbano” (divieto di accesso a particolari aree della città) ai minori degli anni diciotto che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento sarà notificato a chi esercita la responsabilità genitoriale e comunicato al Procuratore presso il Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie del luogo di residenza del minore. Per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, si prevede che il divieto di accesso e di avvicinamento ai locali pubblici e ai pubblici esercizi, previsto per chi sia stato denunciato o condannato per vendita o cessione di droga, si applichi anche nei confronti di chi detenga sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. Tale divieto è esteso a scuole, università ed aree limitrofe. Si ampliano i casi nei quali il Questore può disporre altre misure accessorie (per esempio l’obbligo di presentarsi all’ufficio di polizia almeno due volte a settimana, o in determinati giorni e orari, l’obbligo di rientrare alla dimora e non uscire entro determinati orari, il divieto di allontanarsi dal comune). In materia di prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento, il divieto di accesso a pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento (il cosiddetto “daspo Willy” contro la movida violenta) può essere applicato ai soggetti denunciati, oltre che per i reati contro la persona e il patrimonio, anche per il reato di porto di arma impropria, quello di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e il reato di resistenza a un pubblico ufficiale. Si amplia la platea dei soggetti nei confronti dei quali il Questore può disporre tale divieto: oltre che nei confronti delle persone poste in stato di arresto o fermo convalidato dall’autorità giudiziaria, o condannate anche con sentenza non definitiva, la misura può essere applicata alle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari o della custodia cautelare in carcere. La durata massima della misura è aumentata: si passa da una durata minima di 6 mesi e massima di 2 anni a una durata minima di 1 anno e massima di 3 anni. Inoltre, si inaspriscono le pene per chi infrange tali divieti, che passano da un massimo di due anni di reclusione e di 20.000 euro di multa a un massimo di tre anni e di 24.000 euro.
2. Foglio di via obbligatorio
Si aumenta di un anno la durata massima del divieto di rientro nei comuni dai quali si è stati allontanati e si inasprisce la sanzione, che diviene penale, nei casi di violazione del provvedimento di allontanamento.
3. Contrasto dei reati in materia di armi e di sostanze stupefacenti
Si potenzia la facoltà di arresto in flagranza per il reato di “porto d’armi od oggetti atti ad offendere” e si inaspriscono, fino a raddoppiarle (si passa in alcuni casi da un massimo di due a un massimo di quattro anni di reclusione) le sanzioni relative a tale reato. Inoltre, la pena per il reato di spaccio di stupefacenti, nei casi di lieve entità, passa da un massimo di quattro a un massimo di cinque anni.
4. Prevenzione della violenza giovanile e divieto di utilizzo di dispositivi di telecomunicazione e servizi informatici
Per contrastare il fenomeno della violenza giovanile, anche con riferimento al fenomeno delle “baby-gang”, si modifica la disciplina della misura di prevenzione personale dell’”avviso orale”. Attualmente, la misura è prevista per i soggetti maggiorenni che, per la condotta ed il tenore di vita, si ritiene vivano, anche in parte, con i proventi di attività delittuose e siano dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica. Con le nuove norme, l’avviso orale è reso applicabile anche ai minorenni a partire dai 14 anni. Si prevede che il Questore possa proporre all’Autorità giudiziaria di vietare, a determinati soggetti di età superiore ai 14 anni, di possedere o utilizzare telefoni cellulari e altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce quando il loro uso è servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l’avviso orale. Si estende al minorenne, per la violazione delle prescrizioni dell’avviso orale, la sanzione penale prevista per i maggiorenni (reclusione da uno a tre anni e con multa da euro 1.549 a euro 5.164).Si introduce una figura di ammonimento analogo a quello previsto in materia cyber-bullismo, al fine di intercettare alcune condotte illecite realizzate fisicamente da minorenni nei confronti di altri minori, con particolare riguardo alle fattispecie di percosse, lesioni, violenza privata e danneggiamento.
5. Ammonimento per i giovani tra i 12 e i 14 anni
Nell’ottica della prevenzione della recrudescenza della devianza giovanile, si introduce una nuova tipologia di ammonimento del Questore per i minori di età compresa tra i 12 e i 14 anni che commettono delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni. Poiché tali soggetti non sono imputabili, saranno convocati dal Questore insieme ad almeno un genitore (o altra persona che esercita la responsabilità genitoriale), al quale sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto delittuoso.
6. Contrasto dei reati commessi dai minori
Si interviene sul processo penale a carico di imputati minorenni:
– si riduce da 5 a 3 anni la pena massima dei reati non colposi per i quali si consente l’accompagnamento presso gli uffici di polizia del minorenne colto in flagranza, trattenendolo per il tempo strettamente necessario (non oltre 12 ore) alla sua consegna a chi esercita la responsabilità genitoriale;
– per le misure diverse dalla custodia cautelare, la soglia di applicabilità ai maggiori di 14 anni scenda da 5 anni a 4;
– si abbassa da 9 anni a 6 anni la pena massima richiesta per procedere con il fermo, l’arresto in flagranza e la custodia cautelare dei maggiori di 14 anni per delitti non colposi;
– si prevede inoltre che fermo, arresto e custodia cautelare nei confronti del minore, maggiore di 14 anni, possano essere disposti anche per ulteriori e specifiche ipotesi (come il furto aggravato, i reati in materia di porto di armi od oggetti atti ad offendere, violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, resistenza a un pubblico ufficiale, produzione e spaccio di stupefacenti).
7. Misure anticipate relative a minorenni coinvolti in reati di particolare allarme sociale
Nell’ambito dei delitti di “associazioni di tipo mafioso anche straniere” e di “associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope” si prevede che, qualora emerga una situazione di pregiudizio che interessa un minorenne, il pubblico ministero informi immediatamente il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, per le eventuali iniziative di competenza.
8. Custodia cautelare e percorso di rieducazione del minore
Si reintroduce la possibilità di applicare la custodia cautelare al soggetto minorenne se lo stesso, in veste di imputato, si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che si dia alla fuga. Si introduce, inoltre, una nuova disposizione concernente il percorso rieducativo del minore: nel caso di reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore a cinque anni o la pena pecuniaria, il pubblico ministero notifica al minore e all’esercente la responsabilità genitoriale l’istanza di definizione anticipata del procedimento, subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo. Tale programma deve prevedere lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti no profìt o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza; in caso di esito positivo del percorso di reinserimento e rieducazione, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere dichiarando l’estinzione del reato; in caso di esito negativo riguardo all’attività svolta dal minore durante il programma, rimette gli atti al p.m. per la prosecuzione del procedimento.
9. Sicurezza degli istituti penali per minorenni
Si introduce la possibilità che il direttore dell’istituto penitenziario chieda al magistrato di sorveglianza il nulla osta al trasferimento dall’istituto minorile al carcere nei confronti del detenuto di età compresa tra 18 e 21 anni che abbia commesso il reato da minorenne, il quale con i suoi comportamenti, cumulativamente: compromette la sicurezza o turba l’ordine negli istituti; con violenza o minaccia impedisce le attività degli altri detenuti; si avvale dello stato di soggezione da lui indotto negli altri detenuti. Se il detenuto è di età compresa tra 21 e 25 anni, la richiesta di nulla osta è possibile se il detenuto stesso abbia realizzato anche una sola delle condotte sopra descritte.
10. Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell’obbligo scolastico
Si introducono nuove previsioni rivolte agli esercenti la responsabilità genitoriale, genitori e affidatari. Se questi ultimi che provano di non aver potuto impedire il fatto di reato commesso dal minore, il prefetto applica loro una sanzione amministrativa che va dai 200 euro ai 1.000 euro. Sono previste, poi, nuove ipotesi di decadenza dalla responsabilità genitoriale: per mafiosi, trafficanti di droga, ma anche per abbandono o elusione scolastica. Infine, si introduce il reato di cui all’art. 570 -ter c.p. “Inosservanza dell’obbligo dell’istruzione dei minori”, che punisce con la reclusione fino a due anni il responsabile dell’adempimento dell’obbligo scolastico che, ammonito ai sensi dell’articolo 114, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l’istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l’assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall’ammonizione.
Ylenia Parziale
Docente a contratto di Principi di Diritto penale e Giustizia minorile nell’Università degli Studi di Roma “Unicusano”