Corte di cassazione, Sez. Unite Penali, sentenza (ud. 28 settembre 2023) 16 febbraio 2024, n. 7029. Pres. Cassano – Rel. Casa
Segnaliamo ai nostri lettori la sentenza n. 7029 del 28 settembre 2023 (dep. 16 febbraio 2024), con la quale le Sezioni Unite penali della Corte di cassazione, accogliendo il ricorso proposto, hanno affermato che, ai sensi dell’art. 187 disp. att. c.p.p., il giudice dell’esecuzione deve considerare come “pena più grave inflitta”, che identifica la “violazione più grave”, quella concretamente irrogata dal giudice della cognizione siccome indicata nel dispositivo di sentenza. In caso di riconoscimento della continuazione tra reati giudicati separatamente con rito abbreviato, fra cui sia compreso un delitto punito con la pena dell’ergastolo per il quale il giudice della cognizione abbia applicato la pena di anni trenta di reclusione per effetto della diminuente di un terzo ex art. 442, comma 2, terzo periodo, c.p.p. (nel testo vigente sino al 19 aprile 2019), il giudice dell’esecuzione deve considerare come “pena più grave inflitta” che identifica la “violazione più grave” quella conseguente alla riduzione per il giudizio abbreviato».
Le Sezioni Unite hanno così respinto l’orientamento che individuava la pena più grave in quella determinata nella sua entità precedente alla riduzione conseguente alla scelta del rito abbreviato.