Segnaliamo ai lettori alcuni punti, particolarmente rilevanti, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.76 del 30 marzo 2023, recante norme di contrasto agli atti di di violenza nei confronti del personale sanitario, nonché disposizioni in materia di non punibilità dei reati tributari, intitolato “Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali”.
Di particolare rilievo sono le modifiche apportate – dall’art. 16 del decreto, sotto la rubrica “disposizioni in materia di contrasto agli episodi di violenza nei confronti del personale sanitario” – all’art. 583 quater c.p., nella parte in cui si prevede che la vittima di lesioni personali sia un pubblico ufficiale in servizio in occasione di manifestazioni sportive, o un esercente una professione sanitaria o chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso.
Nella rubrica dell’articolo risultano soppressi gli aggettivi “gravi o gravissime”, segno che il legislatore non pone più l’accento sulla gravità delle lesioni; in secondo luogo, il comma 2 previgente viene sostituito dal seguente: “2. Nell’ipotesi lesioni cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell’esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene di cui al comma primo”.
Inoltre l’art. 23 del menzionato decreto legge, rubricato “Causa speciale di non punibilità dei reati tributari”, contempla una speciale causa di non punibilità per i reati di omesso versamento di ritenute, omesso versamento IVA e indebita compensazione (artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74), “quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità e nei termini previsti dall’articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197” (si richiamano cioè le norme relative alla c.d. tregua fiscale di cui alla legge di bilancio 2023), purché “le relative procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello”.
Il secondo e terzo comma della norma contengono indicazioni al contribuente circa le modalità di versamento delle somme dovute.  Si dispone che il processo di merito rimanga sospeso fino al momento in cui il Giudice venga informato dall’Agenzia delle entrate sulla corretta definizione della procedura e sull’integrale versamento delle somme dovute; ferma restando la possibilità di assumere le prove mediante incidente probatorio, ai sensi dell’art. 392 c.p.p., durante il periodo di sospensione del processo di merito.

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Rivista quadrimestrale di scienze penalistiche
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