Nei confronti della sentenza resa all’esito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l’omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza.
Lo hanno affermato le Sezioni Unite penali della Corte di cassazione nella sentenza n. 19415 dell’8 maggio 2023, che segnaliamo ai nostri lettori.
La questione, rimessa alle Sezioni Unite dalla Seconda Sezione penale della Cassazione, trae origine da un contrasto nella giurisprudenza di legittimità sulla possibilità di dedurre, dopo la definizione concordata della pena in appello, l’estinzione del reato per prescrizione maturata prima della pronuncia del giudice di appello o successivamente ad essa.
Secondo un primo orientamento, infatti, il concordato in appello ex art. 599 bis c.p.p. non preclude la deduzione per cassazione del vizio di violazione di legge per omessa declaratoria di estinzione del reato, qualora i relativi termini siano decorsi prima della pronuncia del giudice di appello e la causa estintiva non sia stata erroneamente dichiarata dal giudice medesimo.
Al contrario, un secondo indirizzo, affermatosi dopo la riforma introdotta nel 2017, esclude la possibilità di dedurre, con ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello, la omessa rilevazione della prescrizione del reato maturata anteriormente alla sentenza impugnata. Secondo questo orientamento, l’adesione dell’imputato al concordato costituisce una dichiarazione legale di rinuncia alla prescrizione, non più revocabile, sicché le uniche doglianze proponibili sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia e all’applicazione di una pena illegale, per tale dovendosi intendere quella non conforme al paradigma normativo e non quella applicata per il reato prescritto.
Il Supremo Consesso, aderendo al primo orientamento, ha affermato che nessun dato positivo induce a ritenere che non possa censurarsi, con il ricorso per cassazione, l’errore del giudice di appello che ha omesso di dichiarare la già intervenuta prescrizione del reato, pur se non eccepita dalla parte interessata in quel grado. Il ricorso per cassazione, anche se strutturato su questo solo motivo, è certamente ammissibile, perchè volto a fare valere l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p.

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Rivista quadrimestrale di scienze penalistiche
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