Tribunale di Milano, Uff. G.i.p., ord. 23.12.2024, Giud. Cipolla

Segnaliamo ai lettori l’ordinanza del Tribunale di Milano, ufficio Gip, che ha disposto in un giudizio abbreviato la sospensione condizionale della pena a seguito di riduzione di 1/6 della stessa per mancata impugnazione.
Tale ordinanza rappresenta probabilmente la prima applicazione della disciplina dettata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 208/2024, mediante la quale la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 442, co. 2-bis e 676, co. 3-bis c.p.p., nella parte in cui non prevedevano che il Giudice dell’esecuzione potesse concedere la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale a seguito di un’ulteriore riduzione della pena di 1/6.

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Rivista quadrimestrale di scienze penalistiche
ISSN 2974-7503

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