Il fenomeno della doppia tutela dei diritti fondamentali, da parte delle Corti costituzionali nazionali e della Corte di Giustizia, è dovuto alla specifica e originale architettura istituzionale dell’Unione, formatasi attraverso il passaggio dal MEC, alla CEE e infine all’UE. Oggi tutti gli Stati facenti parte dell’Unione accettano, con maggiore o minore entusiasmo, ma consensualmente, il diritto sovranazionale europeo. Anche la materia penale, da sempre riservata alla legislazione statale, conosce oggi una sua dimensione sovranazionale, sempre più pregnante. La Carta dei diritti di Nizza ha assunto la stessa forza giuridica dei Trattati, cosicché i diritti soggettivi risultano tutelati, sia dalla Costituzione (interna), sia dalla Carta (europea). Ne deriva la possibilità di un doppio sindacato di conformità ai principi (della Costituzione e della Carta), esercitato dalle due Corti (interna ed europea). Da qui la necessità del dialogo tra le Corti, di cui il rinvio pregiudiziale è lo strumento basilare. La Corte costituzionale italiana ha attivato quattro rinvii pregiudiziali, esaminati in questa sede. L’Autore non si nasconde che il rinvio, proprio perché apre un dialogo inter pares, postula una valutazione di “opportunità”, della quale prova a indicare un possibile criterio-guida.
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The phenomenon of dual protection of fundamental rights by national constitutional courts and the Court of Justice is due to the specific and original institutional architecture of the Union, formed through the transition from the MEC, to the EEC and finally to the EU. Today, all states that are members of the Union accept, with greater or lesser enthusiasm, but consensually, European supranational law. Even criminal matters, which have always been reserved for state legislation, now have their own supranational dimension, which is becoming more and more pregnant. The Charter of Fundamental Rights of the European Union has assumed the same legal force as the Treaties, so that subjective rights are protected both by the (domestic) Constitution and the (European) Charter. Hence the possibility of a double syndicate of conformity to the principles (of the Constitution and the Charter), exercised by the two Courts (internal and European). Hence the need for dialogue between the Courts, of which the preliminary reference is the basic instrument. The Italian Constitutional Court has activated four preliminary references, examined here. The author makes no secret of the fact that the reference, precisely because it opens a dialogue between peers, postulates an assessment of ‘appropriateness’, of which he tries to indicate a possible guiding criterion.

Alì Abukar Hayo
Ordinario di Diritto penale nell’Università degli Studi di Roma “Unicusano”

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*Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

Rivista quadrimestrale di scienze penalistiche
ISSN 2974-7503

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