Cass., Sez. un., 15 novembre 2024 (ud. 27 giugno 2024), n. 42124, Pres. Cassano, Rel. Beltrani

Segnaliamo ai lettori il deposito della sentenza n. 42124/2024, con la quale le Sezioni Unitechiamate a pronunciarsi sull’individuazione del termine a comparire in giudizio di appello a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 hanno preso posizione anche sulla configurabilità della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, ex art. 62, comma 1, n. 4, c.p., in relazione al reato di rapina. Si riportano di seguito i principi di diritto affermati in sentenza:

  • «la disciplina dell’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall’art. 34, comma 1, lett. 9)1 d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni il termine a comparire nei giudizi di appello, è applicabile ai soli atti di impugnazione proposti a far data dal 1 luglio 2024»;
  • «ai fini della configurabilità, in relazione al delitto di rapina, della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto, che lede non soltanto il patrimonio, ma anche la libertà e l’integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto, con la conseguenza che solo ove la valutazione complessiva dei pregiudizi arrecati a entrambi i beni tutelati sia di speciale tenuità, può farsi luogo al riconoscimento della predetta circostanza attenuante» (in precedenza, Cass., Sez. II, 31 maggio 2023, n. 28269; Cass., Sez. II, 17 dicembre 2015, n. 50987; Cass., Sez. II, 20 gennaio 2010, n. 19308; Cass., Sez. II, 6 marzo 2001, n. 21872).
  • «ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., il momento in cui deve prendersi in considerazione l’entità del danno è quello della consumazione del reato, in quanto il danno non può divenire di speciale tenuità in conseguenza di eventi successivi».

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Rivista quadrimestrale di scienze penalistiche
ISSN 2974-7503

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