Le misure di sicurezza, essenzialmente modellate dal legislatore del 1930 in funzione di difesa sociale, esprimono oggettivamente, nel sistema del doppio binario, caratterizzato dalla possibilità di applicare congiuntamente una pena e una misura di sicurezza, il compromesso tra le istanze della Scuola Classica (imputabilità, colpevolezza, pena) e quelle della Scuola Positiva (pericolosità sociale, misura). Con l’entrata in vigore della l. 30 maggio 2014, n. 81 e la costituzione delle Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, il legislatore supera l’ospedale psichiatrico giudiziario e la casa di cura e di custodia, prevedendo quella che è stata definita una sorta di “sanitarizzazione” delle misure di sicurezza detentive, provvisorie o definitive, destinate ai soggetti dichiarati non imputabili o semi imputabili, e introducendo, altresì, una deroga alla regola generale della loro durata massima, disponendo che le medesime non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva, nel massimo edittale, previsto per il reato commesso.
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The security measures, essentially modeled by the legislator in 1930 as a function of social defence, objectively express, in the double-track system, characterized by possibility of jointly applying a sentence and a security measure is envisaged, the compromise between the demands of the Classical School (imputability, guilt, punishment) and those of the Positive School (social danger, measure). With the issuing of the law 30 May 2014, n. 81 and the establishment of the Residences for the execution of security measures, the legislator goes beyond the judicial psychiatric hospital and the nursing and custody home, providing for what has been defined as a sort of “sanitarization” of detention security measures, provisional or definitive, intended for subjects declared not attributable or semi-attributable, also introducing an exception to the general rule of their maximum duration, providing that they cannot last beyond the time established for the prison sentence, in the statutory maximum, foreseen for the crime committed.

Stefano Di Pinto
Docente a contratto di Diritto penale nel Master Interfacoltà di II Livello in Scienze Forensi (Criminologia –investigazione – Security – Intelligence) dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

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*Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

Rivista quadrimestrale di scienze penalistiche
ISSN 2974-7503

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