Segnaliamo ai lettori il deposito della sentenza del 25 marzo 2024, n. 48, mediante la quale la Consulta ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Firenze nei confronti dell’art. 529 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 13 e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede un’ipotesi di non procedibilità riguardo all’omicidio colposo del prossimo congiunto.
La Corte, dopo aver sottolineato l’estraneità dell’istituto della “pena naturale” alla tradizione normativa italiana, seppur noto in alcuni ordinamenti europei, ha escluso la sussistenza di un vincolo costituzionale che ne esiga l’introduzione.
Non vi sono dunque, secondo i Giudici della Corte, «ragioni costituzionali in base alle quali la pena naturale da omicidio colposo del prossimo congiunto debba integrare una causa di non procedibilità, anziché, in thesi, un’esimente di carattere sostanziale, ovvero ancora una circostanza attenuante soggettiva».

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Rivista quadrimestrale di scienze penalistiche
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