Cassazione Penale, Sez. I, 3 ottobre 2023 (ud. 6 giugno 2023), n. 40033
Segnaliamo, in tema di molestie ex art. 660 c.p., la sentenza della prima sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale gli Ermellini hanno posto l’attenzione, sulla corretta interpretazione dell’espressione, “con il mezzo del telefono”, riferita originariamente alle comunicazioni tradizionali tramite telefono, ma che oggi, grazie anche al contributo della giurisprudenza di legittimità, assume un significato più ampio.
Il caso sottoposto al vaglio di legittimità era il seguente: «se l’invio di messaggi tramite le applicazioni Instagram e Facebook, le cui notifiche dei messaggi in arrivo possono essere attivate per libera scelta dal soggetto che li riceve, sia sussumibile nella fattispecie penale dell’art. 660 c.p.».
I Giudici della Suprema Corte hanno ritenuto che l’attivazione delle notifiche per i messaggi in arrivo, essendo a discrezione del destinatario, non possa rilevare ai sensi dell’art. 660 c.p., in quanto il destinatario ha la possibilità di evitare un’interazione immediata con il mittente potendo impostare un filtro sulla comunicazione a distanza, decidendo liberamente di poter essere raggiunto da tale comunicazione. Infatti, come evidenziato nella sentenza in oggetto «le notifiche dei messaggi in arrivo possono essere attivate per scelta libera dal soggetto che li riceve». Invero, si potrebbe considerare questa forma di comunicazione meno invasiva di quella telefonica, in quanto potrebbe essere equiparata ad una forma di comunicazione di tipo epistolare.
Sul punto, la Suprema Corte ha evidenziato che «in un sistema di messaggistica telematica che ormai, per effetto dell’ulteriore progresso elle telecomunicazioni, permette al destinatario di sottrarsi sempre all’interazione immediata con il mittente ponendo un filtro al rapporto con il soggetto che invia il messaggio molesto, la equiparazione tra invasività delle comunicazioni moleste effettuate tramite sistemi di messaggistica telematica e quella delle comunicazioni tradizionali effettuate con il mezzo del telefono non si giustifica più, perché la circostanza che il messaggio telematico abbia assunto quella maggiore invasività che lo rende assimilabile alla telefonata molesta ricevuta improvvisamente dipende non da una scelta del soggetto che invia, ma da una scelta del soggetto che riceve».
In conclusione, nel caso di specie, la Cassazione ha ritenuto che «le molestie perpetrate tramite messaggi inviati mediante le applicazioni Instagram e Facebook, le cui notifiche dei messaggi in arrivo possono essere attivate per libera scelta dal soggetto che li riceve, non sono sussumibili nella fattispecie penale dell’art. 660 c.p., in quanto non commesse “col mezzo del telefono”, nel significato attribuito a questa locuzione dalla giurisprudenza di legittimità».
Lavinia Cervellati
Cultore della materia di Diritto e Procedura penale