In tema di impugnazioni, segnaliamo ai lettori la pronuncia con cui la seconda sezione penale della Corte di cassazione ha affermato che la causa di inammissibilità prevista dall’art. 581 c. 1-ter c.p.p. – introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. Riforma Cartabia) – per il caso di omesso deposito, da parte dell’imputato appellante, della dichiarazione o dell’elezione di domicilio, richiesta ai fini della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di impugnazione, non operi nel caso in cui l’imputato impugnante sia detenuto, al quale la notifica deve essere eseguita ai sensi dell’art. 156 c.p.p.
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