La decisione in esame stabilisce che sussiste la responsabilità penale del datore di lavoro che non ha impedito l’instaurazione di pratiche contra legem foriere di pericoli per i propri dipendenti. La Suprema Corte italiana ha, infatti, ritenuto che, qualora si verifichi un incidente a causa di tale prassi stabilita con la consapevolezza del responsabile, l’ignoranza del datore di lavoro non è sufficiente a escludere profili di colpa a lui imputabili, come è corroborato nell’ipotesi di mancata vigilanza sul comportamento del responsabile.

The decision under review establishes that there is the criminal liability of the employer who has not prevented the establishment of practices contra legem harbingers of dangers for their employees. The italian Supreme Court has, in fact, held that, where an accident occurs due to such a practice established with the awareness of the person in charge, the ignorance of the employer is not sufficient to exclude profiles of guilt attributable to him, as it is substantiates in the hypothesis of failure to supervise the behavior of the person in charge.

Corinne Morganti
Cultore della materia in Diritto Penale nell’Università degli Studi di Roma e-Campus

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*Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

Rivista quadrimestrale di scienze penalistiche
ISSN 2974-7503

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